Art. 1.
(Finalità e requisiti).

      1. La presente legge è volta al sostegno delle famiglie numerose.
      2. Agli effetti della presente legge, sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.
      3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le famiglie numerose si applicano anche:

          a) alle famiglie nelle quali siano presenti uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) alle famiglie che, secondo l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

      4. Possono usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge le famiglie indicate ai commi 2 e 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:

          a) almeno uno dei genitori sia cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea;

          b) i figli per i quali spetta l'assegno per il nucleo familiare abbiano età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 4.000 euro;

 

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          c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare sia interamente prodotto in Italia.